|
condizioni contrattuali
1. Disciplina applicabile Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo N. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314-CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41; nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. 2. Iscrizioni L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’Organizzazione del viaggio alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’Organizzatore stesso. 3. Pagamenti All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e, se prevista, I’intera quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. 4. Validità delle quote di partecipazione Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori ed ai costi dei servizi vigenti. Le quote potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il Partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all’Organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. 5. Rinunce Se un Partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Viaggi individuali o di gruppo con utilizzo di servizi di vettore 10% + spese apertura pratica, se prevista fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio. 30% + spese apertura pratica, se prevista da 29 a 20 giorni prima della partenza del viaggio. 50% + spese apertura pratica, se prevista da 19 a 10 giorni prima della partenza del viaggio. 75% + spese apertura pratica, se prevista da 09 a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Nessun rimborso dopo tale termine. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti; le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. l’Organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno néresponsabilità di: - rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce, - rimborsare eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. 6. Assicurazione contro le penalità di annullamento Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali previste dalla polizza della Compagnia di assicurazione scelta. 7. Annullamento del viaggio da parte dell’Organizzatore L’Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1977 concernente la convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L’Organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio. 8. Responsabilità del vettori I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’Organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano. 9. Foro competente Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede l’Organizzatore. Polizza assicurativa WINTERTHUR n. 70208901. Programma presentato alla Direzione Regionale del Turismo (art. 9 L.R. 90§82). INTERASSISTANCE 24 H su 24 H, che comprende: • centrale operativa 24 ore su 24 ore • consulenza medica • rientro medico/sanitario del passeggero • rientro di un familiare assicurato • spese di viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni • rientro dei figli minori • rimborso spese di cura con un massimale di L 2.582,28 per viaggi all’estero e di L 258,23 per i viaggi in Italia (franchigia L 25,82) • spese supplementari di soggiorno • rientro a domicilio dell’assicurato convalescente • rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino a concorrenza di L 774,69 • invio medicinali urgenti • invio messaggi urgenti • rimborso spese telefoniche fino a L 103,29 • interprete a disposizione • anticipo causale all’estero • rimpatrio salma. ASSICURAZIONE BAGAGLIO – (incluse limitazioni) • fino a L 258,23 Italia (a Primo Rischio Assoluto) • fino a L 413,17 Europa / Mondo (a Primo Rischio Assoluto) Le Condizioni sono specificate nel documento che viene consegnato ai partecipanti al viaggio, che hanno la possibilità di stipulare polizza per integrare la garanzia Interassistance. ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO FINO AL COSTO TOTALE DEL VIAGGIO Oggetto dell’assicurazione Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione: 1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. 1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. 1.3 – Malattia, infortunio o decesso dell’unico Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 1.4 – Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento / sospensione dal lavoro (cassa integrazione , mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione. 1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 1.6 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio. Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio. Art. 2 - Scoperto Su ogni rimborso verrà applicato uno scoperto del 10% , con un minimo di € 51,65, a carico dell’Assicurato. Art. 3 – Esclusioni e limitazioni 3.1 – Dall’assicurazione sono escluse le rinunce dovute a: Un evento non previsto dal precedente art. 1 OGGETTO e successivi capoversi. infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici; stato di gravidanza. motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4. scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni. 3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso verrà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto. 3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 3.4 – In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico. 3.5 – Mondial Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38 del 15/02/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.” Privacy - Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno delle disposizioni della legge 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. Organizzazione tecnica Livenza Viaggi www.livenzaviaggi.com |
|
||||||||||








